[:it](Cass. Civ. ordinanza n° 26383 del 19 novembre 2020)

Di regola, la separazione con colpa (il cosiddetto “addebito”) non implica anche il risarcimento del danno. Le conseguenze patrimoniali per chi viola i doveri del matrimonio sono generalmente costituite dalla perdita di due diritti: quello all’assegno di mantenimento e quello a succedere all’ex coniuge in caso del suo decesso.

Più volte, è stato chiesto alla giurisprudenza se il tradimento possa comportare anche il risarcimento danni. E ciò per via dell’indubbio impatto psicologico ed emotivo che la scoperta di un adulterio può avere sul coniuge tradito.

La questione è stata riproposta proprio di recente alla Corte di Cassazione che, con l’ordinanza in oggetto, ha ribadito la linea interpretativa “tradizionale”, secondo la quale il tradimento non è di per sé risarcibile, salvo che non vi sia la prova concreta che abbia determinato una lesione a uno dei diritti costituzionali della persona.

Tra questi diritti viene sicuramente in mente l’onore – si pensi a una relazione extraconiugale consumata dinanzi agli occhi di tutti, in società – ma anche la salute.

Secondo la giurisprudenza di legittimità, tuttavia, la richiesta di risarcimento per lesione del diritto alla salute, non può essere fondata sul semplice turbamento per il fallimento del matrimonio. Occorrere invece comprovare una condizione di afflizione che si traduca in uno sconvolgimento fisico-psicologico che superi, per gravità, le normali soglie di tollerabilità.

Quindi, non è la semplice infedeltà a determinare il diritto a ottenere il pagamento dei danni morali sofferti, ma quel “qualcosa in più” che, come detto, è costituito da una sofferenza insopportabile, la lesione di un diritto fondamentale della persona che trova nella costituzione la sua proclamazione.

In questo senso – aggiunge la Corte – è addirittura possibile ottenere il risarcimento dei danni morali anche senza una pronuncia di addebito. Si pensi al caso di chi tradisce il coniuge, con modalità umilianti, quando ormai il matrimonio è naufragato per altre ragioni. In un caso del genere, infatti, non è l’infedeltà la causa della separazione e ciò implica l’assenza di addebito; ma non bisogna neanche sottostimare le modalità con cui è avvenuto l’adulterio che, avendo leso la dignità della vittima, consentirà di ottenere il risarcimento dei danni.

Dalla sintesi di questi principi esce fuori la massima che la Cassazione, nella sentenza in commento, ha così sintetizzato: «la natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a ciò preclusiva». A patto, però, che «la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale».

Avv. Claudia Romano

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