Tribunale di Santa Maria Capua Vetere 15 Giugno 2017 – notificazione opposizione tardiva ex art. 645 c.p.c. a mezzo PEC e inesistenza della notifica

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Immagine correlataL’opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. è consentita a chi intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato oppure intenda dolersi della sola irregolarità della sua notificazione e non, come nel caso in esame, la notifica dell’atto di opposizione effettuata dal medesimo opponente.

La notifica a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., effettuata allegando la sola procura alle liti con la relata, firmate digitalmente, omettendo, quindi, l’atto di opposizione configura la fattispecie della inesistenza dell’atto stesso, determinando l’insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione in favore della controparte, neanche sanabile con l’avvenuta costituzione dell’opposta al solo fine di eccepirla. Tale conclusione è conforme ai principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze del 20 luglio 2016, n. 14916 e 14917, secondo cui l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

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