Tribunale di Firenze 15 ottobre 2015 GI dott. Scionti – Revoca del decreto ingiuntivo per mancato effettivo esperimento del tentativo di mediazione

[:it]Disegno - sono, contento, noi, avere, questo, riunione, a, risolvere, conflitto. Fotosearch - Cerca Clipart, Illustrazioni, Stampe di alta qualità, Immagini grafiche vettoriali EPSIl Tribunale di Firenze, G.I. dott. Scionti, con sentenza del 15 ottobre 2015, ha dichiarato l’improcedibilità della domanda introdotta con ricorso monitorio dalla Banca, nonchè la domanda riconvenzionale degli opponenti, per mancato esperimento del tentativo di mediazione.

Il Giudice ha rilevato che al primo incontro di mediazione le parti avevano semplicemente manifestato la volontà di non procedere con il tentativo di mediazione senza indicare gli specifici impedimenti.

Per tale ragione, il giudice ha applicato ad entrambe le parti la sanzione comminata dall’art. 5/1 bis del D. Lgs. 28/2010, dichiarando l’improcedibilità di entrambe le domande.

Del resto,  l’art. 8 del D. Lgs. 28/2010 attribuisce al mediatore il compito di verificare “l’eventuale sussistenza di concreti impedimenti all’effettivo esperimento della procedura e non già quello di accertare la volontà delle parti in ordine alla opportunità di dare inizio alla stessa. Se così non fosse non si tratterebbe, nella sostanza, di mediazione obbligatoria bensì facoltativa e rimessa al mero arbitrio delle parti con sostanziale interpretatio abrogans del complessivo dettato normativo e assoluta dispersione della sua finalità esplicitamente deflattiva.[:]

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