Tribunale Civile di Roma 11 ottobre 2016 n. 1879: € 30.000 di multa alla madre che boicotta gli incontri del padre con il figlio

[:it]Risultati immagini per immagine alienazione parentaleDenigrare la figura del padre e incidere negativamente sul rapporto padre – figlio può costare molto caro, ha recentemente affermato il Tribunale Civile di Roma, con sentenza 11 ottobre 2016 n. 1879.

Il collegio giudicante, accertava che la madre (genitore collocatario) non aveva in alcun modo tentato di riavvicinare il figlio al padre «risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore ma al contrario aveva continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito» mentre avrebbe dovuto attivarsi per «consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio, che nella tutela della bigenitorialità cui è improntato lo stesso affido condiviso postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore»; né tanto meno, aveva spinto il figlio verso il padre, invece di prendere tutti i pretesti per sfuggire agli incontri programmati, cercando di recuperare «la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte».

Detta condotta materna aveva ricadute dirette sulla figura dell’altro genitore, svilito nel suo ruolo di educatore e di figura referenziale“.

Conseguentemente il Tribunale ha ordinato alla madre di condurre il figlio da un terapeuta per aiutarlo a riprendere i rapporti ed ha applicato, a carico della donna, sia la sanzione dell’ammonizione, invitandosi la ricorrente ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo, sia quella del risarcimento del danno (…) nella somma di 30.000 euro ex 709-ter c.p.c. “, “al fine di dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in essere, la cui persistenza potrà peraltro in futuro dare adito a sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell’affido“.

L’obiettivo dichiarato dal Tribunale è stato quindi, in questo caso, anche dissuasivo: evitare il protrarsi delle condotte pregresse, “anticipando” in caso contrario “sanzioni ancor più gravi compresa la revisione delle condizioni dell’affido”.

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