Tag Archivio per: ordinanza 24 ottobre – 10 dicembre 2018

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Bi-genitorialità: è una parola che sempre più spesso viene utilizzata, soprattutto da quando in Parlamento è in discussione il ddl Pillon.
L’art. 11 del disegno di legge prevede, tra le altre cose, il diritto dei minori a “…trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici o equipollenti, salvi i casi di impossibilità materiale”. Bigenitorialità, quindi, significherebbe tempi uguali con i figli.

Ma i giudici della Corte di Cassazione sono d’accordo?
Il 10 dicembre 2018 gli Ermellini, con ordinanza n. 31902/2018, hanno spiegato che il predetto principio deve essere inteso come diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del figlio nel reciproco interesse, ma sempre considerando le esigenze di vita del minore, le consuetudini di vita di entrambi i genitori, la disponibilità a mantenere un rapporto assiduo, la capacità di relazione affettiva, di attenzione, comprensione ed educazione.
In altri termini, il giudice deve considerare tutti questi elementi prima di ripartire i tempi di permanenza del bambino con ciascuno dei genitori: quello che saprà instaurare un più forte legame affettivo, che saprà meglio educarlo e che saprà farlo crescere in un ambiente sociale più sano, avrà il diritto di trascorrere più giorni con il figlio. Il giudice dovrà valutare, caso per caso, le singole realtà familiari senza stabilire a priori tempi uguali di permanenza del bambino presso entrambi i genitori.
In buona sostanza – ritiene la Corte – non tutti i genitori sono uguali.
D’altro canto, lo stesso art. 11, è chiaro: “Qualora […] non sussistano oggettivi elementi ostativi, il giudice assicura con idoneo provvedimento il diritto del minore di trascorrere tempi paritetici in ragione della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori”. Cioè, il giudice resta sempre vincolato all’assenza di elementi ostativi: se il genitore non è capace a relazionarsi con il figlio, a educarlo e a comprenderlo, non gli sarà mai affidato il bambino per lo stesso tempo in cui viene affidato all’altro genitore.

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