Oggi possibili le indagini sui debitori, tramite l’accesso diretto alle banche dati utilizzate dalla pubblica amministrazione come l’Anagrafe Tributaria, gli archivi dell’INPS, il PRA, l’anagrafe dei conti

[:it]A seguito all’entrata in vigore della Legge di conversione n°132 del 6 agosto 2015 è oggi possibile per i creditori presentare  al presidente del Tribunale una richiesta di autorizzazione all’accesso diretto alle banche dati utilizzate dalla pubblica amministrazione come l’Anagrafe Tributaria, gli archivi dell’INPS, il PRA, l’anagrafe dei conti correnti etc…..(in generale a tutti gli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno ai sensi dell’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121), baypassando così l’intervento dell’ufficiale giudiziario.

Questa possibilità è stata prevista in via derogatoria per un anno, nell’attesa che il Ministero adotti i decreti attuativi previsti dalla legge; da quel momento in poi solo gli ufficiali giudiziari avranno la possibilità di ricercare i beni da pignorare  ed accedere alle banche dati.

L’istanza va presentata con ricorso ex art. 492 bis c.p.c. diretta al Presidente del Tribunale e va iscritta a ruolo.

È un procedimento di volontaria giurisdizione quindi si deve pagare il contributo unificato previsto per i procedimenti camerali.

Vanno depositati unitamente all’istanza: 1) il titolo esecutivo in originale; 2) il precetto di pagamento notificato (devono essere decorsi i 10 giorni dalla notifica e il precetto deve essere ancora valido).

Il presidente del Tribunale autorizza il creditore alla ricerca.

Dopodiché l’istanza, munita del decreto di autorizzazione, va presentata direttamente presso le Pubbliche Amministrazioni titolari delle banche dati, per poter effettuare l’accesso.

Il creditore deve anticipare le spese.

In allegato uno dei primi provvedimenti emessi dal Presidente f.f. del Tribunale di Roma.[:]

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