Cassazione civile, Sez. VI – 1, Ordinanza del 29 luglio 2015, n°16103 – Sulla competenza in materia di riconoscimento di figli nati fuori dal Matrimonio

[:it]La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 1613/15 si è di recente pronunciata sulla questione di competenza sorta tra il Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni di Catania, ognuno dei quali si riteneva incompetente a concedere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 250 c.c. ad una madre infrasedicenne al fine di procedere al riconoscimento della figlia.

Gli ermellini, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto era decorso un lasso di tempo tale che la madre,nel mentre, aveva compiuto i sedici anni, hanno chiarito e distinto le competenze in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio al fine di evitare l’insorgere di conflitti analoghi in futuro. In particolare, ad avviso della Corte, sussiste sempre – ai sensi della ratio della riforma introdotta dalla l. 219/2012 e dell’attuale testo dell’art. 38 disp. att. c.c., così come ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 154 del 2013 – la competenza del Tribunale ordinario, fatta salva l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 251 c.c., per la quale permane la competenza del Tribunale per i minorenni. La Corte pertanto conclude enunciando il seguente condivisibile principio di diritto: “spetta al tribunale ordinario la competenza a provvedere sull’autorizzazione il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio richiesta, ai sensi dell’art. 250 c.c., u.c., dal genitore non ancora sedicenne“.

Di seguito il testo dell’ordinanza.[:]

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