Cassazione 16 novembre 2015 n. 23406 – diritto di abitazione o possesso di un bene ereditario per la moglie che resta a vivere nella casa familiare dopo la morte del marito?

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La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza 16 novembre 2015 n. 23406, chiarisce che la permanenza, dopo il decesso del marito, nella abitazione familiare da parte della moglie  costituisce esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art.540 cod.civ.).

Quanto sopra esposto vale anche nell’ipotesi di successione legittima, indipendentemente dalla ulteriore qualità di chiamato all’eredità del soggetto.

Deve pertanto escludersi che il mero fatto di continuare ad abitare, dopo l’apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano conferisca al coniuge la qualità di possessore di beni ereditari per gli effetti previsti dall’art.485 cod. civ.

La differenza non è di poco conto.

Per legge, entro dieci anni, si deve decidere se accettare l’eredità, accettarla con beneficio di inventario o rinunciarvi.

Invece coloro che, al momento del decesso, si trovano in possesso dei beni dell’eredità stessa devono necessariamente effettuare l’inventario entro tre mesi e, chiuso l’inventario, hanno quaranta giorni per decidere se accettare o meno l’eredità o accettarla con beneficio di inventario: un termine, insomma, molto più risicato che si giustifica proprio con l’esigenza di evitare confusione di beni.

In caso di mancato rispetto di uno di tali termini, l’eredità si considera accettata puramente e semplicemente,

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