Cass. 28 settembre 2015, n. 19194 – la nascita di un figlio da una nuova relazione è ragione sufficiente per chiedere una riduzione del mantenimento per l’ex coniuge e per i figli?

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La costituzione di una nuova famiglia non rappresenta solo una mera scelta personale, trattandosi di un diritto fondamentale, garantito a livello costituzionale (sent. Cass. 6289 del 19.03.2014). Il nuovo nucleo familiare costituito dopo un provvedimento di separazione o divorzio, non può considerarsi “di serie B” rispetto al primo, dovendo invece godere della medesima tutela.

Conseguentemente, ritiene la Corte di Cassazione, con sentenza 28 settembre 2015 n. 19194, che  «ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve valutare le potenzialità reddituali di entrambe le parti e, pertanto, tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell’obbligato, in conseguenza della nascita di un figlio da una successiva unione».

In altri termini, partendo dal presupposto che la creazione di una nuova famiglia rappresenta un vero e proprio diritto, il Giudice dovrà tenere conto delle maggiori spese derivanti dalla nascita di un figlio. In linea di massima, se il patrimonio complessivo dell’obbligato ha una consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri, difficilmente una richiesta di riduzione del mantenimento potrà essere accolta.

In caso contrario, qualora il coniuge tenuto al versamento in questione percepisca uno stipendio medio e disponga – ad esempio – di un immobile sul quale grava un mutuo ipotecario, non vi è dubbio che gli oneri derivanti dalla nuova paternità saranno rilevanti e ciò potrà legittimare una richiesta di revisione o modifica dell’assegno in precedenza stabilito.

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