Cass., ordinanza del 3 febbraio 2016, n°2127 – Le spese straordinarie, anche se non concordate, vanno rimborsate al genitore che convive con i figli

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scuola materna: Illustrazione del ragazzo e ragazza Bambini in possesso di un grande sacchetto cattura ABC e 123 delÈ sempre causa di scontro tra i genitori l’annosa questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore, affidatario o collocatario che sia, per i bisogni e le necessità dei figli.

La Suprema Corte è ripetutamente intervenuta sulla questione, da ultimo con l’ordinanza 3 febbraio 2016 n°2127, dando ragione alla madre e, quindi, condannando il padre al rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli sulla base del seguente condivisibile indirizzo giurisprudenziale: “… non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli.

Nell’ipotesi di rifiuto il giudice dovrà soltanto “… verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

Nel caso in esame la Corte ha statuito che il padre dovesse rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre per la retta dell’asilo privato delle figlie, essendo stata la decisione assunta concordemente da entrambi quando erano ancora conviventi, senza che fosse necessario un nuovo accordo dopo l’autorizzazione a vivere separati.

In senso analogo si era già espressa la Cassazione, con la sentenza n°16175/2015, rigettando il ricorso di un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per la cameretta nuova della figlia e per lo stage all’estero della stessa per imparare l’inglese. Inutilmente l’uomo aveva lamentato che gli esborsi non erano né urgenti né indifferibili e comunque non erano stati concordati preventivamente tra i due ex coniugi.

La Suprema Corte, con sentenza n°19607/2011 ha poi precisato che per la partecipazione alle spese straordinarie per l’educazione e l’istruzione dei figli “… non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli”.

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